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FOGGIA: Il sindaco di Foggia, Franco Landella fa fronte alla diffusione del Punteruolo rosso

RIPORTIAMO il comunicato sull’ordinanza contro la diffusione del Punteruolo Rosso poichè vogliamo contribuire alla diffusione rapida della notizia

 a cura di MAGDA LACASELLA

Il sindaco di Foggia, Franco Landella ha emesso un’ordinanza per fare fronte alla diffusione, in alcune zone del territorio comunale, del parassita Rhyncophorus ferrugineus, comunemente detto Punteruolo rosso delle palme.

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La presenza del parassita era stata segnalata da più parti e riscontrata dalle autorità sanitarie, al punto da configurare un’emergenza fito-sanitaria.

Il rischio,o ltre che per le piante, si estenderebbe anche all’incolumità pubblica, nel caso di caduta al suolo di piante infestate dal fitofago, o di loro parti.L’ordinanza sindacale (la n. 33, datata 6 novembre 2015), per evitare il diffondersi del contagio, obbliga i possessori -a qualsiasi titolo- di palme, presenti sul territorio comunale di Foggia, anche in aree private, ad effettuare tutte le profilassi ed i controlli volti alla salvaguardia delle piante provvedendo, nel caso in cui si manifestino i sintomi dell’attacco del Punteruolo rosso e ad applicare le misure fitosanitarie stabilite dalla Regione Puglia-Assessorato alle Risorse Agroalimentari/Settore Alimentazione e dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale.

Sia per casi sospetti sia per i casi di infestazione accertata, inoltre, i proprietari dovranno segnalare immediatamente la situazione, per consentire l’adozione delle attività di profilassi obbligatoria. Le segnalazioni devono essere indirizzate agli Uffici presso cui operano gli Ispettori fitosanitari competenti per territorio:

Regione Puglia – Ufficio Provinciale dell’Agricoltura – Foggia Piazza Umberto Giordano n° 1 – 71121 Foggia – tel. 0881 706506/706517 – P.e.c: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it.

I possessori di palme dovranno adottare, a propria cura e spese, le misure necessarie prescritte dal Piano di Azione Regionale, in caso di abbattimento/distruzione delle palme infestate dal parassita e documentare l’avvenuto smaltimento della pianta, secondo le vigenti disposizioni normative in materia, da parte di una ditta specializzata nelle attività di abbattimento, distruzione, trasporto e smaltimento presso centri autorizzati.

L’ordinanza è stata concepita seguendo le normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti. In caso di inadempienza a quanto prescritto dall’ordinanza, le autorità comunali procederanno alla denuncia all’Autorità Giudiziaria. In relazione alle sanzioni che si applicano per violazioni della normativa, l’art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prevede:

– al comma 20 che “chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da €. 5.000.00 a €.30.000,00”;

– al comma 23 “chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi Fitosanitari Regionali ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 a €. 3.000

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