Vito Basile confermato definitivamente Consigliere comunale di Martina Franca Comuni Cronaca 20 Aprile 20252 Maggio 2025 Vito Basile confermato definitivamente Consigliere comunale di Martina Franca Dopo tre anni di battaglia legale, la Suprema Corte conferma l’incandidabilità di Calabrese e rigetta il ricorso. Basile: «Ora avanti con più forza e passione per la mia città». Vito Basile resta definitivamente Consigliere comunale di Martina Franca. Con sentenza del 16 aprile 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Alessandro Calabrese – candidato alla carica di consigliere comunale alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 del Comune di Martina Franca nella lista “Martina è Bello” – che l’1° luglio 2022 non è stato proclamato consigliere dall’Ufficio elettorale centrale per motivi d’incandidabilità. Calabrese, “condannato con sentenza di patteggiamento per il delitto di cui all’art. 73 d.p.r. n.309/90 (pronuncia diventata irrevocabile il 9 febbraio del 2016)”, si è candidato alle elezioni locali senza previamente chiedere ed ottenere la riabilitazione.Da qui nasce un lungo iter giudiziario che ha visto Calabrese, difeso dall’avv. Errico Pellegrini, soccombere in tutti e tre i gradi di giudizio. Dopo la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, anche la Cassazione ha pienamente aderito alle tesi sostenuti dall’avv. Francesco Blasi e dall’avv. Gianfranco Chiarelli, difensori di Vito Basile. Soddisfazione da parte del consigliere Basile che a margine della sentenza ha dichiarato: «Si conclude oggi una vicenda durata quasi tre anni. Un lungo periodo in cui ho svolto il mio ruolo di Consigliere comunale con una “spada di Damocle” sulla testa, che però non mi ha mai impedito di rappresentare i cittadini con orgoglio e determinazione. Da oggi, con rinnovata serenità e – se possibile – con crescente passione, continuerò a impegnarmi per la città che amo, insieme al Gruppo UDC e alla nostra coordinatrice cittadina Donatella Castellana, che non ha mai fatto mancare il suo sostegno e il suo incoraggiamento. Un ringraziamento ad Alfredo Punzi e Mauro Bello, al mio fianco lungo tutto questo percorso. Un grazie di cuore all’on. Gianfranco Chiarelli, garanzia di competenza e professionalità, per avermi rappresentato in Cassazione. Il grazie più profondo va all’amico di sempre, l’Avv. Francesco Blasi, che ha lottato con tenacia per raggiungere questo importante risultato, affermando principi giuridici significativi in linea con le tesi sostenute dai miei legali». In sostanza la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di Calabrese, ritenendolo infondato per una serie di ragioni, prima fra tutte la chiarezza e tassatività della norma. Il legislatore ha esplicitamente previsto che la riabilitazione è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità. Non è quindi possibile una lettura estensiva che includa altri istituti. Altra motivazione è rappresentata dalla prevalenza della riabilitazione così come prevista dall’art. 178 del Codice penale. Secondo l’art. 15 del D.Lgs. 235/2012, solo la riabilitazione è idonea a far cessare l’incandidabilità anticipatamente. L’estinzione del reato (ex art. 445, co. 2 del Codice di procedura penale rubricato “Effetti dell’applicazione della pena su richiesta”) non è equiparabile alla riabilitazione, perché è automatica e non richiede un giudizio sulla “rieducazione” del soggetto, che invece è elemento fondamentale della riabilitazione. La Corte ha inoltre stabilito che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) non hanno natura interpretativa e quindi non sono applicabili retroattivamente alla vicenda, che si è svolta sotto il regime normativo previgente. Inoltre in sentenza è stato ribadito come sia la Corte di Cassazione che il Consiglio di Stato avevano già affermato che la riabilitazione e l’estinzione del reato non sono equivalenti in termini di effetti, anche ai fini della candidabilità. In merito alle censure di incostituzionalità, avanzate dal difensore di Calabrese, le stesse sono state respinte, in quanto la Corte Costituzionale ha già confermato la legittimità della normativa vigente sulla base della differenza tra cariche locali e nazionali, e per le finalità di tutela della legalità amministrativa.